Art. 12.
(Applicazione delle nuove disposizioni relative alla composizione delle giunte e dei consigli comunali e provinciali, nonché alle circoscrizioni).

      1. Le disposizioni degli articoli 47, 17 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come, rispettivamente, modificati e sostituito dagli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale o provinciale successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

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